(massima n. 1)
La mancata sospensione del giudizio sino all'esito del processo di regolamento di competenza non produce, di per sé, la nullitą degli atti processuali compiuti e, quindi, della sentenza eventualmente pronunciata, verificandosi un tale effetto soltanto nel caso in cui il regolamento si concluda con l'affermazione della competenza del giudice diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato.