(massima n. 1)
L'obbligo della sospensione del processo a norma dell'art. 48 c.p.c. deriva non già dal fatto che una parte abbia proposto una qualsiasi istanza alla Corte di cassazione, ma dal fatto che la parte predetta abbia impugnato un provvedimento, avente forma o natura di sentenza, che ha pronunciato sulla competenza. È, pertanto, legittimo il provvedimento del giudice del merito che disponga l'ulteriore trattazione della causa ove accerti che non è stato proposto un vero e proprio regolamento di competenza per essere stato impugnato un provvedimento semplicemente ordinatorio non contenente una pronuncia sulla competenza. (Nella specie, era stata impugnata con regolamento di competenza l'ordinanza resa dal giudice istruttore che rimetteva le parti davanti al collegio a norma dell'art. 189 c.p.c., sul presupposto che contenesse una affermazione implicita di competenza).