(massima n. 1)
Quando sia proposto avverso sentenza non definitiva, contenente pronunzia sulla sola competenza, regolamento necessario, a norma dell'art. 42 c.p.c., ma il giudizio del merito non sia stato sospeso ai termini dell'art. 48 c.p.c. bensģ sia proseguito e deciso con sentenza definitiva, la proposizione del detto regolamento necessario non produce effetto sospensivo anche dei termini per l'impugnazione in via ordinaria della sentenza definitiva, con la conseguenza che deve essere dichiarata inammissibile tale impugnazione se tardivamente proposta.