Per le cause relative alla gestione di una tutela o di una amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione (1) (2).
Note
(1)
La norma indica un foro esclusivo (si cfr.18) ma derogabile: riguarda le cause concernenti un rapporto di gestione di beni altrui o di tutela dell'altrui persona, che abbia origine nella legge o nel provvedimento dell'autorità. La norma risulta applicabile alla tutela dei minori, degli interdetti, all'amministrazione dei beni dell'assente, del fondo patrimoniale dei coniugi, dei beni della comunione, dell'eredità giacente, alla custodia giudiziaria, al sequestro conservativo e giudiziario.
(2)
Ai fini della determinazione del foro competente è necessario aver riguardo o al luogo in cui la tutela e l'amministrazione sono state materialmente svolte ovvero, nel caso in cui l'esercizio sia avvenuto in più luoghi, a quello in cui la gestione si è svolta prevalentemente. Di norma tali luoghi coincidono con il domicilio dell'amministratore o dell'amministrato.