(massima n. 1)
L'art. 24 c.p.c. nel designare la competenza del "giudice di esercizio della tutela", intende riferirsi al giudice presso il quale la tutela risulti formalmente aperta ed al quale il tutore debba presentare il rendiconto, ovvero, in caso di omissione, possa procedersi ai sensi dell'art. 386, terzo comma, c.c.; infatti, il termine "tutela" rinvia ad una precisa nozione giuridica, che include il complesso delle attivitą svolte, nell'interesse della persona ad essa soggetta, non solo dal tutore, ma soprattutto dall'autoritą giudiziaria.