(massima n. 1)
Nella vigenza del nuovo codice della strada, la guida con patente sospesa a tempo indeterminato è sanzionata penalmente a norma dell’art. 218, comma sesto, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale disposizione, se pure inserita in un articolo che tratta della sospensione della patente ad tempus, ricomprende ogni tipo di sospensione e, quindi, può essere applicata ai casi di sospensione a tempo indeterminato, prevista dall’art. 129, comma secondo, d.lgs. citato, senza dovere ricorrere all’analogia.