(massima n. 1)
In materia di violazioni del codice della strada, costituisce violazione dellarticolo 22, undicesimo comma, di detto codice, non solo lapertura di accessi nuovi alla strada pubblica in difetto di autorizzazione, ma anche il mantenimento di tali accessi ad autorizzazione scaduta e non reiterata. In tali casi č legittima non soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a carico dellautore della violazione e a sue spese, non potendosi giustificare la disapplicazione di tale sanzione in vista di una indimostrata possibilitā di regolarizzazione mediante una autorizzazione successiva.