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Articolo 137 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Disposizioni applicabili

Dispositivo dell'art. 137 Codice della privacy

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

  1. a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies [e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2 quinquiesdecies](1);
  2. b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Note

(1) Tale periodo è stato soppresso dall'art. 9, comma 1, lettera d), del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139.

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Consulenze legali
relative all'articolo 137 Codice della privacy

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Anonimo chiede
venerdì 27/05/2016 - Veneto
“Buongiorno, la presente per chiederVi se Vi è la possibilità di far omettere le generalità dell'imputato agli organi di stampa al fine di tutelare la privacy sua e dei suoi famigliari.
Vi porgo il mio caso specifico, tra alcuni mesi un mio familiare sarà sottoposto ad un processo penale e vorremmo evitare, come purtroppo già successo, che venga menzionato sui vari articoli di giornale il suo nome e cognome, in quanto potrebbe portare a delle conseguenze spiacevoli per egli stesso e per le persone a lui congiunte.
Come posso agire in questo caso per evitare preventivamente che gli organi di stampa scrivano liberamente nome e cognome dell'imputato?
Ringrazio anticipatamente.”
Consulenza legale i 08/06/2016
Con riferimento alla diffusione di notizie relative ad un indagato, la Giurisprudenza, come si vedrà oltre, sembra essere giunta ad equiparare la stampa tradizionale alle testate giornalistiche telematiche. Pertanto, la disciplina che verrà evidenziata oltre, si ritiene applicabile ad entrambe le tipologie di diffusione di notizie.
"La diffusione su sito internet di notizia relativa a qualità di indagato rientra nella fattispecie prevista dall'art. 136 lett. c) del codice della privacy. Essa costituisce forma di esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, che rientra nell'ipotesi di "trattamento temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica". Ne consegue l'applicabilità al trattamento delle previsioni dell'art. 137 del codice, in base al quale a tali trattamenti non si applicano le disposizioni del codice sull'autorizzazione del Garante (art. 26), le garanzie sui dati giudiziari (art. 27), il trattamento può effettuarsi anche senza consenso dell'interessato (art. 23 e 26) e restano fermi unicamente i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (cfr. a titolo meramente esemplificativo, Tribunale Avezzano, 29 marzo 2005).
L'art. 136, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cd. Codice Privacy, richiamato dalla pronuncia in esame, stabilisce che:
"1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
(...)
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica".
L'Art. 137, del Codice Privacy, come già indicato nella sentenza richiamata, prevede che:
"1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico".
Pertanto non è richiesto nel caso di specie, il consenso dell'interessato, di cui all'art. 23 del Codice: "il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato".
Non è richiesta neppure l'autorizzazione del Garante, di cui all'art. 26, comma 1, del Codice: "1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti".
Non sono applicabili neppure le garanzie previste dall'art. 27 del Codice, in materia di dati giudiziari:
"1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis".
In ogni caso, per il trattamento dei dati giudiziari in questione il Codice stesso fa salva l'applicazione dell'art. 2 del medesimo Codice:
"1. Il presente testo unico, di seguito denominato codice, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento".
Tuttavia, per concludere, non sembra che la normativa di riferimento consenta all'interessato di impedire preventivamente la pubblicazione di dati giudiziari che lo riguardano, anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione penale, 29 gennaio 2015, n. 31022, le quali hanno chiarito che:
"La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico;
Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa".
Infine, si ritiene utile richiamare altresì il dettato di cui all'art. 52, comma 1, del Codice Privacy, il quale stabilisce che:
"1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
(...)
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali".
Ciò considerato, certamente l'interessato potrebbe comunque richiedere l'omissione dei dati giudiziari che lo riguardano, sia a testate telematiche, sia tradizionali.