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Articolo 27 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Garanzie per i dati giudiziari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 27 Codice della privacy

Titolo abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.]

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