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Articolo 111 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Sospensione della sentenza

Dispositivo dell'art. 111 Codice del processo amministrativo

1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.

Spiegazione dell'art. 111 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la sospensione della sentenza impugnata con ricorso in Cassazione. Tale istituto trova la propria ratio nel principio di effettività della tutela essendo volto ad assicurare un efficace esercizio del diritto di difesa delle parti, le quali potrebbero subire un grave pregiudizio nel tempo necessario alla decisione del ricorso.

In particolare, si prevede che il Consiglio di Stato possa sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le “altre opportune misure cautelari”. Anche in tal caso, pertanto, vige il principio di atipicità della tutela cautelare.
Per quanto riguarda il procedimento da osservare per l’adozione delle misure cautelar opportune, nello specifico, il legislatore richiama:
  • l’art. 55 c.p.a., commi 2, 5, 6 e 7 relativo alle misure cautelari collegiali;
  • l’art. 56 c.p.a., commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5, relativo alle misure cautelari monocratiche.
Per la sospensione della sentenza del Consiglio di Stato, comunque, la norma richiede che ricorra un duplice presupposto:
- che sia presentata un’apposita istanza previamente notificata alle altre parti;
- che sussistano condizioni di eccezionale gravità ed urgenza.

Conclusivamente, la norma prevede sia trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione una copia dell’ordinanza di sospensione.

Massime relative all'art. 111 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4209/2018

L'opzione difensiva di impugnare provvedimenti sopravvenuti con un gravame integrativo riflette esigenze di concentrazione dei procedimenti e di realizzazione del simultaneus processus, anche al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale secondo i principi di cui all'art. 24 e 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 15286/2016

Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana resa, in sede di ottemperanza, in materia di contenzioso elettorale è soggetto al termine di impugnazione ordinario ex art. 325 c.p.c., non potendo in tal caso trovare applicazione il dimezzamento dei termini processuali previsto dall'art. 87 c.p.a., perché dettato per il solo processo amministrativo di primo grado, né quello di cui agli artt. 130 e 131 c.p.a., riferendosi quest'ultimo non al giudizio di Cassazione ma solo alle sequenze procedimentali di primo e secondo grado del giudizio amministrativo rilevanti ai fini del contenzioso elettorale non specificamente regolate dagli articoli suddetti. (Rigetta, Cons. Giust. Reg. Sicilia, 8/7/2014).

Cass. civ. n. 1798/2013

Il giudizio di ottemperanza è teleologicamente preordinato ad assicurare alla parte, previo intervento del giudice dell'ottemperanza, che la P.A. inadempiente svolga l'attività che avrebbe dovuto compiere. In ogni caso il giudice dell'ottemperanza non può spingersi oltre, tanto da imporre all'Amministrazione un agire che sarebbe manifestazione di una scelta discrezionale.

Cass. civ. n. 4112/2007

In tema di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello resa dai giudici speciali, impugnata con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve ritenersi applicabile, salvo che sia diversamente disposto da specifiche disposizioni, la disciplina di cui all'art. 373 c.p.c., poiché nulla prevede al riguardo l'art. 111 cost. sul ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con la conseguenza che è inammissibile un'istanza "cautelare" contenuta nel ricorso per Cassazione.

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