(massima n. 1)
Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana resa, in sede di ottemperanza, in materia di contenzioso elettorale è soggetto al termine di impugnazione ordinario ex art. 325 c.p.c., non potendo in tal caso trovare applicazione il dimezzamento dei termini processuali previsto dall'art. 87 c.p.a., perché dettato per il solo processo amministrativo di primo grado, né quello di cui agli artt. 130 e 131 c.p.a., riferendosi quest'ultimo non al giudizio di Cassazione ma solo alle sequenze procedimentali di primo e secondo grado del giudizio amministrativo rilevanti ai fini del contenzioso elettorale non specificamente regolate dagli articoli suddetti. (Rigetta, Cons. Giust. Reg. Sicilia, 8/7/2014).