(massima n. 1)
In tema di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello resa dai giudici speciali, impugnata con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve ritenersi applicabile, salvo che sia diversamente disposto da specifiche disposizioni, la disciplina di cui all'art. 373 c.p.c., poiché nulla prevede al riguardo l'art. 111 cost. sul ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con la conseguenza che č inammissibile un'istanza "cautelare" contenuta nel ricorso per Cassazione.