(massima n. 1)
Il giudizio di ottemperanza è teleologicamente preordinato ad assicurare alla parte, previo intervento del giudice dell'ottemperanza, che la P.A. inadempiente svolga l'attività che avrebbe dovuto compiere. In ogni caso il giudice dell'ottemperanza non può spingersi oltre, tanto da imporre all'Amministrazione un agire che sarebbe manifestazione di una scelta discrezionale.