1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Cons. Stato n. 6418/2018
Ai sensi degli artt. 91, 92 e 101, co. 1, D.Lgs. 104/2010 nell'ambito del giudizio di appello si farą esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno dei ricorsi in appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassativitą dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali.Cons. Stato n. 6245/2018
In virtł del combinato disposto degli artt. 91, 92 e 101, co. 1, D.Lgs. 104/2010 il giudice di appello fa esclusivo riferimento alle censure poste a sostegno del ricorso in appello e gią proposte in primo grado senza tenere conto di motivi "nuovi" e ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassativitą dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali.Cons. Stato n. 2028/2018
La soccombenza determina l'interesse ad impugnare e deve essere valutata, non solo alla stregua del dispositivo della sentenza, ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, e occorre tenere conto, in particolare, di quelle che siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici necessari della decisione. La soccombenza si deve considerare in senso pratico, ossia in relazione ad un pregiudizio concreto ed attuale, e non gią teorico. Violano il principio di tassativitą dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali, le censure sviluppate nelle memorie successivamente depositate, in quanto intempestive.Cass. civ. n. 9688/2013
In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, nei giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui all'art. 119, primo comma, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la dimidiazione dei termini previsti dall'art. 92, terzo comma, come desumibile dallo specifico tenore letterale del combinato disposto dei commi secondo e settimo dell'art. 119, non č applicabile al ricorso per Cassazione di cui all'art. 91 del medesimo decreto, restando, quindi, la proposizione di tale mezzo assoggettata agli ordinari e generali termini sanciti dal codice di procedura civile. (Dichiara inammissibile, Cons. St., 27/12/2011).
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