La norma in esame introduce il
Titolo II del Libro III relativo al processo amministrativo in grado d’
appello e, nello specifico, si occupa di prevedere il
doppio grado di giudizio anche per il
processo amministrativo, in ossequio all’art. 125 Cost.
È utile ricordare sin d’ora che l’appello si configura come un’
impugnazione di carattere
devolutivo, nel senso che il giudice di secondo grado procederà ad un
nuovo esame della controversia che terminerà con una pronuncia
sostitutiva di quella di prime cure.
Va altresì evidenziato che l’appello è un mezzo di impugnazione a
critica libera, nel senso che non sono predeterminati dalla legge i motivi per cui può essere proposto.
In particolare, la norma in commento prevede che l’impugnazione di esse vada proposta innanzi:
-
al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, per le sentenze del TAR Sicilia. Quella in esame è una competenza funzionale inderogabile: qualora una sentenza emessa dal Giudice Amministrativo siciliano fosse impugnata innanzi al Consiglio di Stato, infatti, il gravame sarebbe dichiarato inammissibile;
-
al Consiglio di Stato per le sentenze di primo grado emesse da tutti gli altri TAR.