(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 91, 92 e 101, co. 1, D.Lgs. 104/2010 nell'ambito del giudizio di appello si farą esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno dei ricorsi in appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassativitą dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali.