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Articolo 58 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

Dispositivo dell'art. 58 Codice del processo amministrativo

1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.

Spiegazione dell'art. 58 Codice del processo amministrativo

La norma in esame riguarda la riproposizione della domanda cautelare respinta e la richiesta di revoca o modifica delle misure cautelari collegiali concesse.
In particolare, a tali fini, il legislatore richiede, alternativamente, che sia allegato:
  • un mutamento delle circostanze;
  • un fatto anteriore di cui si comprovi l’avvenuta conoscenza in un momento successivo a quello della decisione sulla domanda cautelare.
Con l’ultimo periodo della disposizione, inoltre, il legislatore consente di avanzare istanza di revoca della misura cautelare nei casi in cui è ammessa la revocazione della sentenza nel processo civile, cioè il dolo di parte, la falsità delle prove, il successivo reperimento di documenti decisivi, l’errore di fatto, la contrarietà al giudicato e il dolo del giudice. Per un approfondimento di dettaglio circa le singole cause di revocazione si rinvia alla spiegazione relativa all’art. 395 c.p.c., richiamato espressamente dalla norma in esame.

Massime relative all'art. 58 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2587/2018

Le istanze di riproposizione (anche in termini ampliativi) dell'istanza cautelare per allegati "mutamenti nelle circostanze" intesi sopravvenuti alla decisione, da parte del Consiglio di Stato, di un appello cautelare devono comunque proporsi davanti al giudice competente per il merito e presso cui pende la causa, ossia il Tar, salva l'ordinaria facoltà di impugnazione della relativa decisione ai sensi dell'art. 62 c.p.a.

Il Consiglio di Stato adito in appello cautelare ha, di regola, una cognizione meramente incidentale, ossia limitata al solo scrutinio della specifica delibazione cautelare assunta in prime cure ed oggetto di impugnazione (art. 62, comma 1, c.p.a.). Tale carattere della cognizione cautelare del Consiglio di Stato trova un preciso fondamento di diritto positivo nel mancato richiamo dell'art. 58 c.p.a. da parte dell'art. 62, comma 2, c.p.a. (dichiara inammissibile l'istanza).

Cons. Stato n. 5/2014

Nel caso di ricorso per revocazione di un'ordinanza cautelare (salvo che nell'ipotesi di dolo del giudice o nell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio o diretto alla causa), può essere componente del collegio che decide il ricorso anche il magistrato che abbia fatto parte del collegio che aveva pronunciato l'ordinanza impugnata.

Cons. Stato n. 1598/2013

Ai sensi dell'art. 58, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), non è possibile la revoca delle misure cautelari per violazione di norme di procedura, ancorché poste a garanzia del diritto di difesa delle parti; non è possibile, infatti, alcuna interpretazione estensiva o analogica dell'istituto della revoca, essendo rimedio di carattere straordinario.

Cons. Stato n. 6871/2009

Nel corso del giudizio di appello è inammissibile la domanda di revocazione dell'ordinanza che aveva disposto la sospensione degli effetti della sentenza appellata in quanto, a prescindere dall'esame della sua fondatezza sotto il profilo sia procedurale che di merito, la stessa non può trovare ingresso in una fase del giudizio che, concludendosi con la sentenza di merito, assorbe la pronuncia cautelare.

Corte cost. n. 237/2007

Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 3, comma 2 quater, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, conv., con modificazioni, in L. 27 gennaio 2006, n. 21, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 cost., in quanto estende l'applicabilità della nuova disciplina della competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali al Tar del Lazio, con sede in Roma. Il previsto meccanismo di "translatio iudicii", infatti, non rappresenta, né comporta un "grave ostacolo" all'esercizio del diritto di difesa, né determina la designazione del giudice compiuta a posteriori "in relazione ad una determinata controversia", mentre la previsione che l'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tar del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso, ribadisce una regola già presente nel sistema e chiarisce che se, ordinariamente, il giudice abilitato a revocare o modificare il provvedimento cautelare è quello che lo ha adottato, nei casi oggetto dei giudizi "a quibus" - attesa la sopravvenuta declaratoria di incompetenza da parte dei tribunali inizialmente aditi - tale potestà decisoria non può che essere esercitata dal giudice divenuto successivamente competente.

Cons. Stato n. 49/1998

Allorché l'ordinamento giuridico conferisce al giudice un tipo di potere cautelare, consente non solo l'adozione della misura cautelare prevista, ricorrendone i presupposti, ma anche la modifica o revoca della stessa.

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