(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 58, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), non č possibile la revoca delle misure cautelari per violazione di norme di procedura, ancorché poste a garanzia del diritto di difesa delle parti; non č possibile, infatti, alcuna interpretazione estensiva o analogica dell'istituto della revoca, essendo rimedio di carattere straordinario.