(massima n. 1)
Nel corso del giudizio di appello è inammissibile la domanda di revocazione dell'ordinanza che aveva disposto la sospensione degli effetti della sentenza appellata in quanto, a prescindere dall'esame della sua fondatezza sotto il profilo sia procedurale che di merito, la stessa non può trovare ingresso in una fase del giudizio che, concludendosi con la sentenza di merito, assorbe la pronuncia cautelare.