(massima n. 1)
Non è fondata la q.l.c. dell'art. 3, comma 2, bis D.L. 30 novembre 2005 n. 245, conv., con modificazioni, in L. 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tar del Lazio, con sede in Roma, censurato, in riferimento agli art. 3, 24 e 125 cost. e all'art. 23 dello statuto speciale per la regione Siciliana, nella parte in cui sottrae alla competenza dei tribunali amministrativi regionali locali l'impugnativa dei "consequenziali provvedimenti commissariali". La scelta del legislatore di accomunare gli atti indicati alle ordinanze che ne costituiscono il presupposto risponde alla non irragionevole esigenza di assicurare la concentrazione presso lo stesso giudice di tutte le controversie che investano le modalità di esercizio dei poteri emergenziali, e ciò indipendentemente dall'ambito territoriale di efficacia, più o meno delimitato, dei provvedimenti che ne sono estrinsecazione.