(massima n. 1)
Nel caso di ricorso per revocazione di un'ordinanza cautelare (salvo che nell'ipotesi di dolo del giudice o nell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio o diretto alla causa), può essere componente del collegio che decide il ricorso anche il magistrato che abbia fatto parte del collegio che aveva pronunciato l'ordinanza impugnata. Alla luce del nuovo codice del processo amministrativo, deve escludersi l'applicabilità della norma di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c. - richiamata dalla norma di rinvio di cui all'art. 17 c.p.a. - che prevede l'obbligo del giudice di astenersi quando abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, allorquando sia lo "stesso ufficio giudiziario" che ha reso la pronuncia oggetto di revocazione, competente a decidere nuovamente; ne consegue che, ad eccezione dell'ipotesi del dolo del giudice o, comunque, dell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del collegio investito della cognizione del giudizio revocatorio.