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Articolo 25 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Domicilio

Dispositivo dell'art. 25 Codice del processo amministrativo

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

  1. a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;
  2. b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.

Spiegazione dell'art. 25 Codice del processo amministrativo

La norma in esame disciplina - recependo quanto già affermato dalla giurisprudenza amministrativa anteriormente all'emanazione del codice - il domicilio della parte privata nel processo amministrativo.
In particolare, si prevede che questa elegga domicili:o
  • nel comune in cui ha sede il TAR (o, se il ricorso pende innanzi ad una sezione staccata, nel comune in cui questa ha sede);
  • nel Comune di Roma per i giudizi che si svolgono innanzi al Consiglio di Stato.
Il c.p.a., inoltre, detta delle regole suppletive per il caso in cui il privato non proceda all’elezione di domicilio a norma della regola citata: in questa evenienza il privato si intende infatti domiciliato presso la segreteria, rispettivamente, del TAR (o della sezione staccata) o del Consiglio di Stato.
Il legislatore specifica, peraltro, che l’elezione di cui sopra è effettuata ad ogni effetto.
In conclusione, la norma precisa che essa non trova applicazione con riferimento ai ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico. Per questo genere di ricorsi, infatti, è sufficiente la sola indicazione del domicilio digitale del difensore, salvo onere della parte di indicare le eventuali modifiche della PEC indicata all'atto della costituzione.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

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Massime relative all'art. 25 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2644/2018

Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, laddove non elegga domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata assumendo rilievo tale domiciliazione legale ad ogni effetto, e dunque anche ai fini di un'impugnazione.

Cons. Stato n. 1981/2012

L'art. 135 disp. att. c.p.c, secondo cui per il giudizio di cassazione è consentito all'avvocato non residente in Roma di ricevere in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza, non è applicabile al giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, per il quale l'art. 25, comma 2, CPA (d.lgs. n. 104/2010) prevede che il ricorrente che non abbia eletto domicilio nel ricorso in Roma si intenderà averlo eletto, per gli atti e per gli effetti del ricorso, presso la Segreteria del Consiglio di Stato (Conferma della sentenza del T.a.r. Sardegna, 12 maggio 2003, n. 582).

Cons. Stato n. 1433/2011

L'onere di elezione di domicilio in un luogo compreso nel comune in cui ha sede il Tar, insieme alla regola secondo cui, in mancanza, il domicilio s'intende eletto presso la segreteria del Tar, deve intendersi stabilito nell'interesse delle altre parti del giudizio; pertanto, la notifica effettuata presso il domicilio dichiarato (oltretutto, espressamente menzionato nel dispositivo della sentenza di primo grado) è pienamente idonea a realizzare il proprio scopo, così come anche la notifica, tempestiva, proposta presso la segreteria del Tar.

Cons. Stato n. 5810/2010

L'art. 35, comma 2, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, nella parte in cui stabilisce che il ricorrente, il quale non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, s'intende averlo eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato per gli atti e gli effetti del ricorso, deve ritenersi applicabile per analogia al processo dinanzi ai Tar, nel senso che il ricorrente deve eleggere domicilio presso la sede capoluogo o in quella staccata ove si svolgerà il processo, altrimenti il domicilio s'intende eletto presso la segreteria di quel tribunale, ciò anche ai fini della notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per appellare, nonché ai fini della notifica dell'appello, di contro rimanendo irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte nella procura alle liti.

Cons. Stato n. 469/2010

In tema di ricorso in opposizione al decreto di perenzione la giurisprudenza, da un lato ritiene che la mancata notificazione al nuovo indirizzo del procuratore costituito in giudizio, dell'avviso di perenzione, rende nulli gli atti successivi per violazione del diritto di difesa; dall'altro lato, ha chiarito che, ove pur eleggendo domicilio presso lo studio di un avvocato, si siano indicati nell'atto anche la via e il numero civico di ubicazione del suddetto studio, tali ultime indicazioni entrano a fare parte della dichiarazione, quali elementi «spesi», unitamente ad altri, ai fini della individuazione del luogo di elezione, con la conseguenza che, in caso di trasferimento dello studio del domiciliatario, è onere dell'eligente rettificare la dichiarazione, che altrimenti verrebbe a constare di elementi di identificazione non (più) coincidenti, e perciò non univoci.

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