(massima n. 1)
L'art. 135 disp. att. c.p.c, secondo cui per il giudizio di cassazione č consentito all'avvocato non residente in Roma di ricevere in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza, non č applicabile al giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, per il quale l'art. 25, comma 2, CPA (d.lgs. n. 104/2010) prevede che il ricorrente che non abbia eletto domicilio nel ricorso in Roma si intenderā averlo eletto, per gli atti e per gli effetti del ricorso, presso la Segreteria del Consiglio di Stato (Conferma della sentenza del T.a.r. Sardegna, 12 maggio 2003, n. 582).