Cons. Stato n. 2126/2019
L'interesse che deve supportare l'istanza di accesso agli atti amministrativi in tema di procedure di gara oltre che specifico, diretto e concreto deve essere anche attuale. Il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, comma 2 bis, Cod. proc. amm. e dall'art. 9, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, c.p.c.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, c.p.c.), essendone certa la paternità e piena l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l'appello era indirizzato. Il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, comma 2 bis, cod. proc. amm. e dell'art. 9, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piena l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l'appello era indirizzato. In questo caso ricorre, dunque, un'ipotesi di mera irregolarità sanabile. (Riforma Tar Emilia Romagna - Bologna, sez. II, n. 589/2018). Non deve essere accolta la richiesta di accesso agli atti relativa a una procedura di gara di appalto di lavori di appalto per la ristrutturazione di un complesso edilizio che non indichi per quale specifica ragione l'ostensione della documentazione oggetto delle istanze sarebbe necessaria alla difesa dei propri interessi, né quale sia il legame tra la documentazione stessa e un'azione civile che pare avere ad oggetto la risoluzione del precedente contratto, dunque una vicenda antecedente e autonoma rispetto agli atti e ai documenti dei quali si chiede l'accesso. L'interesse che deve supportare l'istanza di accesso agli atti amministrativi oltre che specifico, diretto e concreto deve essere anche attuale. (Riforma Tar Emilia Romagna - Bologna, sez. II, n. 589/2018).
Cons. Stato n. 1614/2019
Se nel caso di redazione dell'atto in forma cartacea anziché digitale l'ordine di rinnovazione è giustificato dal mancato raggiungimento dello scopo, vale a dire l'introduzione del giudizio (o dello specifico grado del giudizio) nelle forme del processo telematico (la notificazione del ricorso essendone il primo atto), nel caso di mancato rispetto del formato PAdES, lo scopo può dirsi raggiunto con l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, che per gli strumenti tecnici posseduti abbia potuto visionare il file inviatogli. Nel processo amministrativo il regime dell'irregolarità degli atti segue, in via generale, quello previsto per la nullità degli atti processuali dagli artt. 156 e ss. cod. proc. civ.; trova, dunque, applicazione il principio del raggiungimento dello scopo posto dall'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. All'utilizzazione del formato CAdES, anziché del prescritto formato PAdES, consegue la mera irregolarità dell'atto processuale; infatti, il ricorso redatto in formato cartaceo anziché digitale (con conseguente violazione dell'art. 136, comma 2 bis, D.Lgs 104/2010) va ritenuto irregolare e non nullo (né, tanto meno, inesistente), con conseguente obbligo del giudice di assegnare un termine alla parte per la regolarizzazione dell'atto nel formato digitale.
Cons. Stato n. 4211/2014
Vanno rimesse all'Adunanza plenaria le questioni relative alla ritualità e legittimità delle comunicazioni rese dalla Segreteria ai sensi dell'art. 136 Cod. proc. amm. ove dirette all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al recapito di fax del difensore, ancorché non da questi indicati nel ricorso o nel primo atto difensivo riferibile al processo nell'ambito del quale è effettuata la comunicazione, e all'operatività della presunzione di conoscenza sancita nella detta disposizione anche nella suindicata evenienza. (Nella specie, si trattava di opposizione a decreto di perenzione).
Cons. Stato n. 1872/2014
Premesso che con l'art. 136 Cod. proc. amm. è stato previsto l'obbligo da parte del difensore di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni, con la precisazione che, una volta espressa tale indicazione, si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, tale precisazione deve intendersi nel senso che, ove alla segreteria sia comunque noto l'indirizzo di posta certificata del difensore, per averlo, quest'ultimo, comunicato in occasione di successivi atti difensivi o di altri processi incardinati presso il medesimo organo giurisdizionale, essa è abilitata ad utilizzare detta modalità, a garanzia non solo della celerità, efficienza ed economicità delle comunicazioni, ma anche dell'effettività e sicurezza delle stesse, con l'avvertenza che, nella particolare ipotesi in cui venga contestata la effettiva ricezione della comunicazione, rileva la presunzione di cui all'art. 136 citato solo nella ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito fax del difensore siano stati indicati nel corso del processo, pur iniziato prima della entrata in vigore del codice del processo amministrativo, nel cui ambito è stata effettuata la comunicazione, tenendo presente che in tali casi, infatti, i difensori - rendendo noto nel primo atto difensivo, ai sensi della medesima norma, i propri indirizzi di posta elettronica certificata o i recapiti fax - hanno consapevolmente assunto l'onere di adottare le necessarie cautele in funzione della presunzione di conoscenza connessa alle conseguenti forme di trasmissione; viceversa, nella particolare ipotesi in cui i difensori costituiti nel giudizio iniziato prima della entrata in vigore del codice non abbiano successivamente svolto difese con cui siano stati resi noti detto indirizzo o recapito nell'ambito del processo, detta presunzione non può ritenersi operante quando gli stessi affermino che la ricezione dell'atto, benché segnalata dal rapporto di trasmissione, non sia in concreto avvenuta, a causa di disguidi ascrivibili ad eventuali guasti del sistema, con conseguente applicabilità dell'art. 37 Cod. proc. amm. (Nella specie, si trattava della comunicazione di un avviso di perenzione).
Cons. Stato n. 1701/2014
Nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 136 comma 1 Cod. proc. amm. modificato dall'art. 1 comma 1 lett. o) D.L.vo 15 novembre 2011 n. 195, la presunzione di conoscenza delle comunicazioni telematiche di cui al predetto articolo opera soltanto se nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nel primo atto difensivo, la parte ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al quale essa intende ricevere le comunicazioni relative al processo, p.e.c. nel caso mai indicata quale mezzo idoneo per la trasmissione nei suoi confronti delle comunicazioni anzidette in quanto tale incombente non era normativamente contemplato ratione temporis all'epoca del deposito dell'atto d'appello. (Nella specie, si trattava del ricorso in opposizione contro un decreto di perenzione che è stato accolto dalla Sezione).
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Nel "sistema" del processo amministrativo esiste una disciplina sulle modalità di inoltro delle comunicazioni degli atti processuali che contempla comunque strumenti diversi rispetto alla p.e.c, qualora la parte non abbia prescelto in via espressa quest'ultima modalità.
Cons. Stato n. 628/2010
L'errore informatico non rileva in sede di appello, atteso che nessun valore legale può connettersi alle informazioni che vengono pubblicate nella banca dati della giustizia amministrativa, la quale dà mera notizia della pendenza dei ricorsi e della pubblicazione dei provvedimenti sul sito della giustizia amministrativa con funzioni di mero ausilio per i soggetti del processo, dovendo sempre gli interessati appurare nelle forme tradizionali se le notizie pubblicate in forma informatica siano corrispondenti alle realtà documentali facenti fede nel processo.