(massima n. 1)
Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, laddove non elegga domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata assumendo rilievo tale domiciliazione legale ad ogni effetto, e dunque anche ai fini di un'impugnazione.