(massima n. 1)
L'art. 35, comma 2, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, nella parte in cui stabilisce che il ricorrente, il quale non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, s'intende averlo eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato per gli atti e gli effetti del ricorso, deve ritenersi applicabile per analogia al processo dinanzi ai Tar, nel senso che il ricorrente deve eleggere domicilio presso la sede capoluogo o in quella staccata ove si svolgerà il processo, altrimenti il domicilio s'intende eletto presso la segreteria di quel tribunale, ciò anche ai fini della notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per appellare, nonché ai fini della notifica dell'appello, di contro rimanendo irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte nella procura alle liti.