Quanto previsto dalla norma in esame si applica sia al
contratto che alla
proposta contrattuale (come tale intendendosi la
proposta irrevocabile), e vale tanto per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali che per i contratti a distanza.
L’esercizio del diritto di
recesso non sottrae
professionista e consumatore dai vincoli giuridici connessi al contratto, ed in particolare dagli obblighi
ex lege sugli stessi incombenti, quali risultanti dall’
art. 56 del codice consumo per il professionista e dall’
art. 57 del codice consumo per il consumatore.
L’esercizio del diritto di recesso è destinato a produrre i suoi effetti non soltanto sul contratto principale instaurato tra professionista e consumatore, ma anche sugli eventuali contratti accessori, i quali ex
art. 58 del codice consumo “
sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 56 comma 2 e dall’art. 57” (è questo il caso del contratto per la fornitura di servizi telefonici con contestuale vendita di dispositivi cellulari).
Sia l’espressione utilizzata dalla norma in esame (nella parte in cui è detto che “
L’esercizio del diritto di recesso pone…) che il coordinamento sistematico con le altre disposizioni fanno concludere che il legislatore abbia voluto preferire uno scioglimento
ex nunc e non
ex tunc del vincolo contrattuale.
In particolare, per effetto del combinato disposto dell’art. 57 comma 3 cod. cons. con gli artt. 50 comma 3 e 51 comma 8, allorchè il consumatore abbia espressamente richiesto di ottenere l’
esecuzione della prestazione da parte del professionista prima dello spirare del termine per l’utile esercizio del diritto di recesso (nel caso di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità non in quantità o volume limitati o determinati), il consumatore sarà tenuto a versare al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso.
La decorrenza degli effetti del recesso assume poi rilevanza anche sotto il profilo della sua
opponibilità ai terzi; infatti, nel caso in cui, in pendenza dell’esercizio del diritto di recesso, il consumatore abbia alienato a terzi il bene, il conflitto che si viene a creare con il
terzo acquirente trova la sua risoluzione nella regola dettata all’
art. 1153 del c.c., norma che dà prevalenza agli effetti dell’acquisto del possesso.
Qualora, poi, il conflitto riguardi contraenti e creditori, l’irretroattività del recesso comporta che, se i creditori del consumatore acquirente dovessero sottoporre a
pignoramento il bene
oggetto del contratto prima dell’esercizio del recesso o, comunque, prima della riconsegna al professionista, tale conflitto troverebbe la sua soluzione nel disposto di cui agli artt. 2913 e 2914 c.c.