Il venir meno, a seguito del corretto esercizio del diritto di
recesso, della sorte del
contratto principale, produce i suoi effetti anche sui contratti ad esso collegati per accessorietà, in virtù del c.d. principio
simul stabunt simul cadent.
La norma in esame, infatti, stabilisce espressamente che l’esercizio del recesso dal contratto a distanza o da quello negoziato fuori dai locali commerciali porta a ritenere risolti di diritto anche gli eventuali contratti accessori, aggiungendo senza che da ciò ne possano derivare costi per il
consumatore, salvo che per i costi già previsti dalle norme in tema di obblighi del
professionista e del consumatore conseguenti all’esercizio del recesso.
Scopo di questa norma è ovviamente quello di non creare ostacoli o costi anche indiretti per l’esercizio del diritto di recesso, dipendenti dai rapporti contrattuali collegati con quello principale.
Tra le ipotesi che fuoriescono dal principio di gratuità, inoltre, la norma prevede i costi di cui al comma 2 dell’art.
56 e quelli di cui all’
art. 57 del codice consumo, ossia:
a) i costi supplementari per modalità di consegna più costose rispetto a quelle ordinarie e meno costose predisposte dal professionista (art. 56 comma 2);
b) i costi diretti per la restituzione dei beni, salvo che il professionista non abbia assunto l’onere di sostenerle egli stesso o salvo il caso in cui abbia omesso di informare il consumatore del fatto che tali costi sono a suo esclusivo carico (art. 57 comma 1);
c) i costi eventualmente derivanti da una diminuzione del valore dei beni conseguente ad un loro utilizzo in maniera diversa da quella necessaria per stabilirne natura, caratteristiche e funzionamento (art. 57 comma 2);
d) in caso di contratti per la prestazione di servizi o fornitura di acqua, gas o elettricità messi in vendita in volume o quantità indeterminati o teleriscaldamento, per i quali il consumatore abbia richiesto l’inizio della
prestazione durante il periodo di recesso quattordicinale, i costi proporzionali alla quantità di servizio fornito fino alla data in cui il professionista è stato informato dell’esercizio del diritto di c.d. recesso da ripensamento (art. 57 comma 3).