Il principio generale desumibile dalla norma in esame è quello secondo cui, nel caso di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il c.d.
ius poenitendi o diritto di
recesso deve essere fatto valere dal
consumatore inoltrando al
professionista la relativa
comunicazione entro i limiti temporali fissati agli artt. 53 e 53 codice del consumo, senza il rispetto di alcuna formalità particolare, purchè si tratti di comunicazione esplicita.
Non occorre che il consumatore faccia uso di formule sacramentali predeterminate, ma è sufficiente che la dichiarazione inoltrata al professionista espliciti la volontà di recedere unilateralmente dal contratto (ovviamente, trattandosi di un recesso
ad nutum, non serve che vengano esplicitati i motivi).
In considerazione, poi, dell’evoluzione delle tecnologie informatiche e della diffusione del
commercio elettronico, si prevede adesso anche la possibilità di recedere dal
contratto tramite comunicazione
online.
Stabilisce la lett. a) del primo comma di questa norma che la comunicazione di recesso può essere inoltrata dal consumatore anche utilizzando il modulo tipo di recesso di cui all’Allegato I, parte B del codice, modulo che il professionista è
obbligato a trasmettere al consumatore unitamente alle informazioni preliminari e che, comunque, è di facile reperibilità anche
online.
L’uso di tale modulo avrebbe lo scopo di semplificare la comunicazione del recesso nell’ambito dell’unione europea ed in particolare sia di avvantaggiare i consumatori più deboli (i quali molto spesso manifestano difficoltà nell’uso degli strumenti che il diritto mette a loro disposizione) sia di favorire le operazioni contrattuali transfrontaliere.
Ai fini della tempestività del recesso i commi 2 e 3 di questa norma richiedono che la comunicazione venga inviata dal consumatore prima della scadenza dei termini normativamente fissati. Occorre a questo proposito precisare che, pur trattandosi di una comunicazione recettizia, che si perfeziona con il suo ricevimento da parte del
destinatario, stando alla lettera della norma ciò che rileva, ai fini del computo del rispetto dei
termini, è il momento del mero invio e no quello di ricezione della dichiarazione (si intendono in questo modo favorire le esigenze di tutela del consumatore).
Il terzo comma, venendo incontro alle esigenze della prassi e all’evoluzione delle tecnologie informatiche anche nella conclusione dei contratti, prevede la possibilità di esercitare il diritto di recesso mediante comunicazione
online.
Ciò che può evincersi dalla lettura di tale comma è che si tratta soltanto di una facoltà e che non viene posto alcun obbligo in capo al professionista, che faccia uso del sito internet per concludere il contratto a distanza, di predisporre il proprio sito in modo tale da consentire al consumatore l’utile esercizio del diritto di recesso.
A prescindere da ciò, nulla impedisce al consumatore di inoltrare la comunicazione di recesso autonomamente al professionista per via elettronica, senza utilizzare il sito web di quest’ultimo, avvalendosi di altri strumenti, come ad esempio la posta elettronica o la PEC.
Il quarto comma opera una sorta di bilanciamento del principio della libertà della forma per l’esercizio del diritto di recesso, ponendo questa volta a carico del consumatore l’onere di provare che tale diritto è stato esercitato conformemente a quanto prescritto in questa norma.
Occorre anche evidenziare che il terzo comma, nell’imporre al professionista di confermare su supporto durevole l’avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso inoltratagli dal consumatore, intende in questo modo fornire un riscontro probatorio in favore del consumatore, al fine di consentire a quest’ultimo di dimostrare sia l’avvenuto esercizio del diritto di recesso che la sua tempestività.
La regola sancita al quarto comma appare del tutto conforme al principio generale di cui all’
art. 2697 del c.c., ai sensi del quale l’
onere di provare un determinato fatto incombe sul soggetto che pone quel medesimo fatto alla base della propria tesi.