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Articolo 53 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso

Dispositivo dell'art. 53 Codice del consumo

1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.

2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Nel caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori di cui all'articolo 52, comma 1-bis, tale periodo termina trenta giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 53 Codice del consumo

Con questa norma viene previsto un allungamento dello spatium deliberandi in caso di mancato assolvimento da parte del professionista degli obblighi informativi concernenti il diritto di recesso.
In caso di omessa informazione, infatti, si cumulano i due termini, quello breve e quello lungo, così che il consumatore beneficerà di un primo termine breve di 14 giorni e di un successivo termine lungo di 12 mesi, che inizierà a decorrere con lo spirare del primo termine.
Non esiste più un recesso sine die, come previsto dalla previgente disciplina, che induceva a qualificare lo stesso recesso come una misura prossima ad una nullità.
L’attuale previsione (in una prospettiva sanzionatoria per il professionista) di un allungamento del termine per l’esercizio del diritto di recesso, associata ad un termine decadenziale per il consumatore (spirato il quale il recesso non sarà più esercitabile, anche a fronte della perdurante omissione del professionista) risponde all’esigenza di favorire la stabilità del vincolo contrattuale e così incrementare i traffici commerciali, privando di contro il consumatore di una tutela più solida contro i comportamenti negligenti e prevaricatori del professionista.

Quanto fin qui detto vale per il caso di omessa informazione.
Nel caso, invece, di ritardo nell’assolvimento degli obblighi informativi, il secondo comma della norma in esame prevede che il diritto di recesso debba essere esercitato entro il termine breve di quattordici giorni, che tuttavia decorrerà dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.
Va precisato che le informazioni si intenderanno fornite in ritardo allorchè il professionista provveda entro il termine lungo di dodici mesi, decorrenti dal dies a quo ordinariamente individuato dal secondo comma dell’52 per il termine breve.

Va precisato che non tutte le informazioni contemplate all’art. 49 del codice consumo influiscono sul computo dei termini per il diritto di recesso, comportandone un allungamento in caso di omessa o ritardata comunicazione, ma soltanto quelle di cui alla lett. h), ossia quelle relative alle condizioni, ai termini e alle procedure per esercitare il diritto di recesso, in caso di sua sussistenza, nonché il modulo tipo di recesso contenuto nell’allegato I, parte B, cod. cons.

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