Con questa norma viene previsto un allungamento dello
spatium deliberandi in caso di mancato assolvimento da parte del
professionista degli obblighi informativi concernenti il diritto di
recesso.
In caso di
omessa informazione, infatti, si cumulano i due termini, quello breve e quello lungo, così che il
consumatore beneficerà di un primo termine breve di 14 giorni e di un successivo termine lungo di 12 mesi, che inizierà a decorrere con lo spirare del primo termine.
Non esiste più un recesso
sine die, come previsto dalla previgente disciplina, che induceva a qualificare lo stesso recesso come una misura prossima ad una nullità.
L’attuale previsione (in una prospettiva sanzionatoria per il professionista) di un allungamento del termine per l’esercizio del diritto di recesso, associata ad un termine decadenziale per il consumatore (spirato il quale il recesso non sarà più esercitabile, anche a fronte della perdurante omissione del professionista) risponde all’esigenza di favorire la stabilità del vincolo contrattuale e così incrementare i traffici commerciali, privando di contro il consumatore di una tutela più solida contro i comportamenti negligenti e prevaricatori del professionista.
Quanto fin qui detto vale per il caso di omessa informazione.
Nel caso, invece, di
ritardo nell’assolvimento degli obblighi informativi, il secondo comma della norma in esame prevede che il diritto di recesso debba essere esercitato entro il termine breve di quattordici giorni, che tuttavia decorrerà dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.
Va precisato che le informazioni si intenderanno fornite in ritardo allorchè il professionista provveda entro il termine lungo di dodici mesi, decorrenti dal
dies a quo ordinariamente individuato dal secondo comma dell’
52 per il termine breve.
Va precisato che non tutte le informazioni contemplate all’
art. 49 del codice consumo influiscono sul computo dei termini per il diritto di recesso, comportandone un allungamento in caso di omessa o ritardata
comunicazione, ma soltanto quelle di cui alla lett. h), ossia quelle relative alle condizioni, ai termini e alle procedure per esercitare il diritto di recesso, in caso di sua sussistenza, nonché il modulo tipo di recesso contenuto nell’allegato I, parte B, cod. cons.