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Articolo 164 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

Dispositivo dell'art. 164 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.

2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

Ratio Legis

La ratio della norma intende tutelare il principio della par condicio creditorum.

Spiegazione dell'art. 164 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'art. in commento al comma 1°, riprendendo il vecchio art. 65 l.fall., prevede l'inefficacia ex lege dei pagamenti anticipati. La norma prevede che sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori. Ci si trova di fronte ad un caso di inefficacia di diritto del pagamento, secondo un sistema automatico che prescinde dall'accertamento in concreto del carattere pregiudizievole dell'atto.
Perciò, la realizzazione – nel biennio che antecede il deposito della domanda cui fa seguito la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale – di un pagamento avente scadenza, per convenzione o per legge, in epoca coincidente o successiva alla dichiarazione stessa diviene inefficace, indipendentemente dallo stato soggettivo dell'accipiens e della natura chirografaria o privilegiata del credito.

Nella nozione di pagamento viene fatto rientrare qualsiasi tipo di atto estintivo di un debito: non solo il pagamento stricto sensu in denaro o con altri mezzi normali secondo la prassi commerciale (si pensi agli assegni bancari o circolari), ma anche altre forme di soddisfacimento come compensazione volontaria, mandato all'incasso (anche in rem propriam), datio in solutum, delegazione di pagamento, cessione di credito, operazioni negoziali complesse che abbiano quale effetto l'estinzione di un debito.

Presupposto imprescindibile è che si tratti di un debito con scadenza al giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, o successiva.

Il curatore che agisca in giudizio ai sensi della norma in commento dovrà solo dare prova della data di scadenza dell'obbligazione e della data in cui è avvenuto il pagamento, senza che né le parti, né il giudice possano dare rilevanza alla presenza di eventuali ragioni giustificatrici dell'anticipazione.

I commi 2° e 3° sono dedicati al tema dei rimborsi dei finanziamenti soci riconducibili alla previsione di cui all'art. 2467 c.c. e del rimborso dei finanziamenti effettuati da soggetti che svolgono attività di direzione e coordinamento verso l'impresa che venga assoggettata a liquidazione giudiziale.
In questo caso, la volontà di tutelare la par condicio creditorum è ancora più evidente rispetto a quanto già non lo sia nel comma 1°, posto che ci si trova di fronte al soddisfacimento di creditori postergati, e che quindi la lesione della par condicio appare ancora più radicale: infatti, tali creditori – nel caso di incapienza del patrimonio della società oggetto di liquidazione giudiziale – ricevono un vantaggio ampiamente superiore rispetto alla generalità dei creditori che comunque hanno diritto di partecipare secondo le rispettive cause di prelazione.

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