1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile. Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2(1).
2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.