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Articolo 245 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Giudizio di omologazione

Dispositivo dell'art. 245 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.

4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.

Spiegazione dell'art. 245 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In seguito alla votazione, il curatore deve redigere una apposita relazione sull'esito delle operazioni di voto. Laddove siano state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 244, il giudice delegato incarica il curatore di informarne il proponente, affinché provveda a depositare, mediante ricorso da presentarsi al Tribunale, domanda di omologazione della proposta concordataria.

Allo stesso tempo, il giudice delegato deve fissare con decreto il termine (min. 15 giorni - max. 30 giorni) entro il quale:
  1. possono essere svolte eventuali opposizioni all'omologazione da parte degli interessati, mediante ricorso al Tribunale
  2. il comitato dei creditori deve depositare una propria relazione finale, contenente il parere del comitato sulla convenienza della proposta (la relazione è redatta dal curatore, laddove il comitato non vi provveda entro il termine)
Il concordato è omologato dal Tribunale in esito alla risoluzione delle eventuali opposizioni presentate dagli interessati, dopo aver accertato la mera regolarità della procedura. In caso di opposizione, analogamente a quanto prescritto per il concordato preventivo, il Tribunale è autorizzato a sindacare anche la convenienza della proposta, laddove però l'opposizione sia stata presentata da creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente.

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