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Articolo 244 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 244 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.

4. Quando sono sottoposte al voto più proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima(1).

Note

(1) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 39, comma 5 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 244 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma individua le maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta di concordato. Analogamente a quanto disposto per il concordato liquidatorio, si prevede che il concordato sia approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, nel caso in cui i creditori siano stati suddivisi in classi, con il voto favorevole della maggioranza delle classi.

La differenza più importante rispetto al concordato preventivo, sta nel fatto che in questo caso vige la regola del silenzio assenso (co. 2), in virtù della quale la mancata espressione del voto, da parte di un creditore, è assimilata all'espressione di voto favorevole. Tale regola, a dire il vero, era stata introdotta per un limitato periodo di tempo anche per il concordato preventivo (2012-2015), salvo essere rapidamente sostituita per via dei possibili utilizzi distorti.

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