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Articolo 88 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Dispositivo dell'art. 88 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento piu' favorevole(1).

2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuita' aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore(1).

2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria(2).

3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento(1).

4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.

5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Note

(1) I commi 1, 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
I commi 1 e 2 sono stati successivamente modificati dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Comma introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 88 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina l'istituto della c.d. transazione fiscale. A ben vedere, ad essere regolato non è un autonomo strumento di regolazione della crisi, bensì un sub-procedimento che si va ad innestare, di volta in volta, nei procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo, mediante il quale il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti di natura fiscale o contributiva, a patto che:
  1. a tali creditori siano in ogni caso assicurate risorse di ammontare almeno pari al valore di liquidazione del bene sul quale insiste la prelazione
  2. se privilegiati, tali creditori non siano soddisfatti secondo tempistiche e percentuali di pagamento meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei
  3. se chirografari, tali creditori non siano trattati in maniera differente dagli altri chirografari, oppure, in caso di suddivisione in classi, siano soddisfatti nella stessa misura dei creditori appartenenti alla classe che riceve il trattamento migliore

Tale apposito procedimento si rende necessario in virtù della particolare tipologie di crediti, per lungo tempo ritenuti indisponibili da parte dell'amministrazione finanziaria e, pertanto, non ristrutturabili.

La disposizione in commento prevede, nello specifico, che la proposta formulata dal debitore debba essere corredata di apposita relazione di un professionista indipendente attestante la convenienza del trattamento proposto all'amministrazione finanziaria rispetto alla liquidazione giudiziale (se il concordato è liquidatorio) oppure la mera non deteriorità del trattamento (se il concordato è in continuità).

Dato che nella maggior parte dei casi i debiti di natura tributaria rappresentano una parte rilevante del passivo, molto spesso il voto contrario o il silenzio dell'amministrazione causa il naufragio dell'intero procedimento, per il mancato raggiungimento delle maggioranze previste per l'approvazione della proposta concordataria.
Anche per porre rimedio a simili criticità, la norma prevede oggi che il Tribunale, in sede di omologazione dell'accordo, possa prescindere dal silenzio o dal voto contrario dell'amministrazione finanziaria (c.d. omologazione forzosa), alla condizione che: (1) il voto sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze previste ai fini dell'omologazione ; (2) il trattamento proposto sia conveniente (nel concordato liquidatorio) o non deteriore (nel concordato in continuità) rispetto all'alternativa liquidatoria.

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