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Articolo 101 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

Dispositivo dell'art. 101 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.

2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.

Spiegazione dell'art. 101 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina la particolare fattispecie dei finanziamenti contratti in esecuzione del concordato omologato. Anche tali crediti sono infatti espressamente qualificati come prededucibili e possono essere fatti valere come tali in un'eventuale successiva liquidazione giudiziale che coinvolga il debitore. Rispetto a quanto previsto, all'art. 99, per i finanziamenti "ponte" ed i finanziamenti "iterinali", la norma assegna il beneficio della prededuzione a tutti i finanziamenti che debbano essere contratti sulla base delle previsioni contenute nel piano concordatario, senza la necessità per il debitore di dover richiedere una specifica autorizzazione al Giudice delegato.

La prededuzione viene meno, in seguito, nel caso in cui risulti che il piano formulato dal debitore fosse, al momento del suo deposito, volutamente lacunosa o basata su dati falsi, a patto che i finanziatori ne fossero a conoscenza.

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