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Articolo 116 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Trasformazione, fusione o scissione

Dispositivo dell'art. 116 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501 ter e 2506 bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge.

2. L'opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.

3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non è omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della società debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre società partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.

4. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidità delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non può essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidità della deliberazione e il credito è soddisfatto come credito prededucibile.

5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.

6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino alla loro attuazione.

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 116 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma si occupa di coordinare la disciplina concorsuale con le regole di diritto societarie che concernono le operazioni straordinarie. Nello specifico, la disposizione prevede che, laddove il piano di concordato preveda l'effettuazione di operazioni di trasformazione (eterogenea), fusione o scissione, nonché nel caso in cui tali operazioni siano poste in essere prima dell'omologazione del concordato, l'unico rimedio esercitabile dai creditori per contestarne la validità consista nell'opposizione all'omologazione. E' in altre parole precluso ai creditori l'esercizio dell'opposizione individuale disciplinata agli art. 2503 (per la fusione) e all'art. 2500 novies (per la trasformazione).
La regola non opera, tuttavia, nei confronti dei creditori di società che partecipano all'operazione ma che non sono sottoposte alla procedura concordataria.
Al fine di garantire stabilità agli effetti di operazioni particolarmente complesse, nel caso di rigetto dell'opposizione concorsuale o di inutile decorso del termine per l'opposizione (venti giorni dalla pubblicazione del piano nel registro delle imprese) il terzo comma prevede che tali operazioni divengano irreversibili, anche laddove sia successivamente pronunciata la risoluzione o l'annullamento del concordato, fermo restando il diritto al risarcimento del danno spettante a soci, creditori e terzi che abbiano subito un qualche pregiudizio.
Infine, l'ultimo comma della norma, nell'ottica di superare l'ostruzionismo da parte dei soci ed evitare i ritardi che usualmente ne conseguono, dispone in tali casi la sospensione del diritto di recesso esercitabile da parte dei soci, sino alla completa attuazione del piano che preveda le suddette operazioni.

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