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Articolo 116 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Trasformazione, fusione o scissione

Dispositivo dell'art. 116 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.

2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500 bis, comma secondo, 2504 quater, comma secondo, e 2506 ter, comma quinto, del codice civile.

4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

5. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all'attuazione del piano(1).

Note

(1) Comma aggiunto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 116 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma si occupa di coordinare la disciplina concorsuale con le regole di diritto societarie che concernono le operazioni straordinarie. Nello specifico, la disposizione prevede che, laddove il piano di concordato preveda l'effettuazione di operazioni di trasformazione (eterogenea), fusione o scissione, nonché nel caso in cui tali operazioni siano poste in essere prima dell'omologazione del concordato, l'unico rimedio esercitabile dai creditori per contestarne la validità consista nell'opposizione all'omologazione. E' in altre parole precluso ai creditori l'esercizio dell'opposizione individuale disciplinata agli art. 2503 (per la fusione) e all'art. 2500 novies (per la trasformazione).
La regola non opera, tuttavia, nei confronti dei creditori di società che partecipano all'operazione ma che non sono sottoposte alla procedura concordataria.
Al fine di garantire stabilità agli effetti di operazioni particolarmente complesse, nel caso di rigetto dell'opposizione concorsuale o di inutile decorso del termine per l'opposizione (venti giorni dalla pubblicazione del piano nel registro delle imprese) il terzo comma prevede che tali operazioni divengano irreversibili, anche laddove sia successivamente pronunciata la risoluzione o l'annullamento del concordato, fermo restando il diritto al risarcimento del danno spettante a soci, creditori e terzi che abbiano subito un qualche pregiudizio.
Infine, l'ultimo comma della norma, nell'ottica di superare l'ostruzionismo da parte dei soci ed evitare i ritardi che usualmente ne conseguono, dispone in tali casi la sospensione del diritto di recesso esercitabile da parte dei soci, sino alla completa attuazione del piano che preveda le suddette operazioni.

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