1. (1)Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata(2).
Note
(1)
Articolo modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.