1. (1)Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.
Note
(1)
Articolo modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.