1. (1)Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata(2).
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Articolo modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
                
                              
                                                        
                      (2)
                    
                  Il comma 1 è stato modificato dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
                
                          
            
                          
        
      







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