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Articolo 30 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Conflitto positivo di competenza

Dispositivo dell'art. 30 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo(1).

2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 30 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Secondo la norma in esame, quando un procedimento per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza o una procedura di insolvenza è stata aperta da più tribunali, questo prosegue dinanzi al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
Il conflitto positivo "reale" di competenza è quindi risolto in base al criterio di «prevenzione».

Il comma 2 disciplina il conflitto positivo “virtuale” di competenza, che si registra quando pendono due procedure contemporaneamente, ma il secondo giudice non si sia ancora pronunciato sulla propria competenza. In tale caso il tribunale che si è pronunciato poi, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo.

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