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Articolo 25 quinquies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Limiti di accesso alla composizione negoziata

Dispositivo dell'art. 25 quinquies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3. L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo(2).

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 5, comma 14 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Ratio Legis

La presentazione di una domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale, o di accesso al concordato minore per sovraindebitamento, presuppongono la sussistenza di una condizione di squilibrio economico-patrimoniale che non rende ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, per cui in tali casi si esclude la possibilità di ricorrere alla composizione negoziata della crisi.

Spiegazione dell'art. 25 quinquies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma stabilisce che l'istanza di nomina dell'esperto non può essere richiesta qualora sia pendente (o lo è stata nei 4 mesi precedenti) una domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale (art. 40, nonché le connesse domande per integrare la documentazione e per ottenere le corrispondenti misure protettive e cautelari, artt. 44 e 54) o per accedere al concordato minore per sovraindebitamento (art. 74).


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