(massima n. 1)
L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attivitą agricola, per tale intendendosi una ben individuata entitą agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attivitą agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttivitą, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attivitą agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione.