(massima n. 1)
Ai fini del compimento del periodo di quindici anni, necessario per l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., introdotto dalla L. 10 maggio 1976, n. 346, mentre non può tenersi conto del possesso del fondo rustico di durata pari al periodo suddetto, ma interrottosi prima dell'entrata in vigore di tale legge, è invece invocabile sia tale possesso, quando non sia seguita interruzione, sia quello quindicennale iniziatosi prima del detto momento e conclusosi dopo, senza che in contrario rilevi il disposto dell'art. 252 att. c.p.c., alla cui applicabilità ostano la ratio ed il contesto normativo della citata L. n. 346 del 1976, indicativi dell'intento del legislatore di sottrarla ai temperamenti derivanti dalla norma codificata.