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Articolo 1046 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Norme per l'esecuzione delle opere

Dispositivo dell'art. 1046 Codice Civile

Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1033 e degli articoli 1035 e 1036(1).

Note

(1) Si vedano le disposizioni positivizzate dall'art. 1043 all'art. 1045.

Spiegazione dell'art. 1046 Codice Civile

Norme sulle opere da eseguire

Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1033 e degli artt. 1035 e 1036 sono dichiarate applicabili all'esecuzione delle « opere indicate dagli articoli precedenti ». Quali sono questi articoli? Evidentemente gli artt. 1044 e 1045, cioè si ha riguardo alle opere necessarie per la bonifica e per l'utilizzazione di fogne o fossi altrui. Lo scarico coattivo è fuori questione: infatti per l'art. art. 1043 del c.c. tutte le disposizioni sull'acquedotto coattivo si applicano allo scarico coattivo.


Disposizioni inapplicabili

Argomentando a contrario, oltre alle disposizioni contenute nelle norme richiamate, tutte le altre sono inapplicabili, salvo che non rispondano ad un criterio generale. Cosi è inapplicabile la norma secondo cui non si può utilizzare l'acquedotto già esistente da chi chiede di far defluire le sue acque (art. 1034 del c.c.), purché segua senza danno; si possono utilizzare, a tenore dell'art. 1044 e dell'art. 1045 fogne e fossi esistenti. Inapplicabile è l'art. 1037; applicabile è, invece, dove possibile, ossia alla bonifica, la norma che fissa il criterio per l'indennità, essendo esso ora, con l'abolizione dell'aumento del quinto, logico e giusto. Applicabile infine è l'art. art. 1042 del c.c., data la sua portata generale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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