Facoltà di attraversare acquedotti preesistenti
Accade spesso che l'acquedotto, nel suo percorso, debba attraversare altri acquedotti. I proprietari di questi potrebbero opporsi: opportunamente la legge concede, quindi, al titolare della servitù di acquedotto coattivo la facoltà, contro i proprietari degli acquedotti — siano o no proprietari, ad un tempo, dei fondi — di attraversare tali acquedotti preesistenti. In che modo? L'acquedotto si fa passare al di sopra o al di sotto degli acquedotti preesistenti.
Nel codice del 1865, la disposizione, corrispondente all'attuale, era collocata male (art. 600) e formulata infelicemente: si parlava di dover permettere « il passaggio dell'acqua a traverso canali ed acquedotti », da cui la possibilità dell'equivoco che si possa introdurre l'acqua nei canali ed acquedotti altrui. Nella norma del nuovo codice l'equivoco è stato eliminato.
Condizioni e modi dell'attraversamento
Il passaggio al disopra o al disotto degli acquedotti preesistenti dev'essere domandato sia contro il proprietario del fondo che contro il proprietario del canale. Esso è costituito, come servitù coattiva, con convenzione o sentenza. Condizione necessaria è che chi domanda il passaggio esegua le opere necessarie ad impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti preesistenti.
I modi di far attraversare un acquedotto da altro acquedotto sono due: costruire una botte sotterranea, detta pure tromba, tomba o tunnel, ovvero costruire un ponte-canale, a seconda che si voglia passare sotto o sopra lt canale che si attraversa.