Facoltà di utilizzare fogne e fossi altrui
Con questa norma, che è perfettamente corrispondente a quella contenuta nell'art. 610 del codice del 1865, si vuole rendere agevole e il meno dispendioso possibile il
risanamento dei fondi. A tal fine, si dà ai proprietari dei fondi la facoltà di servirsi delle fogne e delle fosse altrui.
Detta facoltà è concessa nei riguardi delle fogne e dei fossi,
non nei riguardi degli
acquedotti. Essa spetta a condizione che si debba fare uso delle fogne e dei fossi altrui per risanare i propri fondi, pertanto ogni altro scopo non sarebbe sufficiente.
Possono avvalersi della facoltà in parola anzitutto i proprietari dei fondi attraversati dalle fogne e dai fossi, ossia coloro che sono costretti a subire la servitù di scolo, di cui all'art.
1043. Inoltre possono giovarsene coloro che comunque sono in grado di approfittare dei lavori fatti in forza dell'art. [[n1044cc ]], ossia i proprietari dei fondi non attraversati ma contigui o vicini agli attraversati, e persino i proprietari dei fondi vicini a quelli prosciugati, purché di fatto siano in condizione di servirsi delle opere già fatte.
Condizione negativa
L'esercizio della facoltà di servirsi di fossi e fogne altrui è subordinata ad una condizione negativa: bisogna che
non ne venga danno ai fondi già risanati. Ciò si giustifica facilmente se si tiene presente la finalità della norma, che è quella di agevolare il prosciugamento e la bonifica dei fondi. Ora tale finalità sarebbe frustrata, se, per estendere ad altri fondi il vantaggio delle opere compiute, si recasse danno a quelli già risanati.
Ripartizione delle spese
Un ingiustificato arricchimento, o per lo meno un ingiusto vantaggio, verrebbe a coloro che chiedono di servirsi delle fogne o dei fossi altrui per risanare i loro fondi se non dovessero sopportare una parte delle spese fatte per la creazione delle opere di cui vogliono servirsi e di quelle necessarie pel mantenimento delle medesime.
Equa è, pertanto, la disposizione che pone a carico dei proprietari dei fondi attraversati, o di coloro che possono altrimenti utilizzare lavori fatti, l'
onere della sopportazione di una parte delle spese che furono necessarie per l’ instaurazione delle opere, nonché di quelle necessarie, via via, per il mantenimento delle opere medesime. La ripartizione delle spese è, naturalmente, fatta
in proporzione dei rispettivi vantaggi che si traggono. In caso di contrasto, deciderà l'autorità giudiziaria.
Può accadere, inoltre, che occorrono
nuove spese per rendere le opere, già eseguite, capaci di essere utilizzate per il risanamento degli altri fondi. Queste nuove spese sono tutte a carico di coloro che chiedono di approfittare delle fogne e dei fossi altrui.
Qui si restringe la portata della disposizione alle spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire, anche ai
fondi attraversati. Si ha riguardo cosi ai soli proprietari dei fondi attraversati, mentre, nel principio della norma, si considerano anche i proprietari che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'art.
1044: in tal modo sembra escludersi che a vantaggio di questi ultimi si possano avere spese necessarie per modificare le opere esistenti. Ma se il legislatore, contemplando l
'id quod plaerumque accidit, ha avuto riguardo all'ipotesi normale della necessità di nuove spese per l'adattamento delle opere (già eseguite) a vantaggio dei proprietari dei fondi attraversati, non è da negare la possibilità che tali nuove spese ricorrano, in un'ipotesi concreta, per rendere adatte le opere (già esistenti) all'utilizzazione da parte dei proprietari dei fondi contigui e vicini
. In tal caso, questi hanno pur diritto al compimento delle modifiche, sopportandone le spese. Si tratta di una interpretazione estensiva della norma.
Comunione delle opere
Notevole è il mutamento nella situazione di diritto reale, che ha luogo in forza di questa norma. Le opere, siano o meno modificate, diventano
comuni. Tale costi tuzione della comunione ha luogo, naturalmente, a condizione che si eserciti dai proprietari dei fondi attraversati o contigui la facoltà di utilizzare le opere esistenti. Altrimenti vi e solo una servitù a carico dei proprietari dei fondi attraversati (
art. 1044 del c.c.). La comunione è limitata alle opere: il suolo e il sottosuolo non diventano comuni. Essa nasce con la convenzione, con cui si raggiunge l'accordo sull'esistenza degli estremi richiesti dalla legge e sulla ripartizione delle spese. In caso di dissidio, è la sentenza che costituisce la comunione. È superfluo dire che la comunione sorge per
quote proporzionali ai rispettivi vantaggi: gli oneri, per conseguenza, sono e saranno rispondenti alle quote.