Presupposto della servitù
Mentre lo scarico disciplinato nell'articolo precedente è inserito in vista dell'impedimento che le acque sovrabbondanti provocherebbero ad una fertilizzazione del fondo, fertilizzazione che già è in atto, qui si tratta di rendere possibile la fertilizzazione. Il fine particolare del prosciugamento e della bonifica giustifica questa servitù, onde il carattere di
eccezionalità rispetto all'altra.
Il
presupposto è, dunque, che si vogliano bonificare o prosciugare terre con fognature, colmate ed altri mezzi. Solo in tal caso si può invocare questa norma, altrimenti si applica l'art.
1043.
Potere di acquisto
Chi può richiedere lo scarico per la bonifica? Mentre l'acquedotto coattivo e lo scarico, in genere, possono richiedersi, come abbiamo visto, anche dall'enfiteuta, dall'usufruttuario e dal conduttore, qui vale senz’altro il contrario per gli ultimi due: nella disposizione in esame si dice, infatti, che «
il proprietario che intende prosciugare... ha diritto... ». Per l'enfiteuta il dubbio è legittimo: coloro che ritengono l'enfiteuta proprietario e il concedente titolare di un semplice
ius in re aliena sono autorizzati a credere che anche l'enfiteuta, in quanto proprietario, possa chiedere di condurre le acque attraverso i fondi altrui ai fini della bonifica. Quelli, invece, che sostengono essere proprietario il concedente, ritengono che l'enfiteuta non abbia il diritto di chiedere di condurre le acque. Non si può oppurre che egli ha l'obbligo di migliorare il fondo: infatti, ciò non significa senz'altro obbligo di bonificare. Ad ogni modo, in base a tale obbligo, egli può pretendere dal concedente che chieda lui stesso lo scarico, altrimenti, l'inadempimento dell'obbligo di bonificare (obbligo eventualmente incombentegli) non gli sarà imputabile.
Bonifica a scopo industriale
Altro dubbio, sorto già per la corrispondente norma contenuta nell'art. 609 del vecchio codice, è se la servitù si possa chiedere quando la bonifica o il prosciugamento debbano seguire non a scopo agricolo, ma a scopo industriale, per costruire fabbriche od anche quartieri di abitazione. Appare preferibile la
soluzione positiva, perché il fine immediato sia
nell'uno che nell'altro caso è lo stesso: prosciugare o bonificare la terra. Che, poi, questa terra bonificata debba utilizzarsi per l’ agricoltura o per l'industria è un fine ulteriore, mediato, non considerato nella legge.
Terreni da prosciugare. Modo di condurre le acque. Indennità
Quanto ai terreni da prosciugare, non importa se si tratta di un lago o di uno stagno, di una palude, o di un terreno solo acquitrinoso: è necessario che le terre da bonificare, quali che siano, traggano quella
utilità per cui si deve imporre la servitù. Ciò significa dover dimostrare che lo scolo, che si attuerà, sarà sufficiente. Anche qui, chi richiede la servitù deve determinare dove e come vuole condurre le acque di scolo, e cioè stabilire i fossi e le fogne per cui vuole farle passare. La scelta fra i fossi, che sono canali scoperti, e le fogne che sono canali coperti, sotterranei, deve ubbidire al criterio cui ora si accennerà, e cioè a quello del
minor danno possibile: l'acqua in ogni caso deve scorrere cagionando il minor danno per il fondo servente.
Inoltre è dovuta un'
indennità. Si discuteva, sotto la vigenza del vecchio codice, se tale indennità si dovesse determinare in base ai criteri fissati per la servitù di acquedotto (art. 603-604 codice del 1865; artt.
1038-
1039 del nuovo codice). Appare preferibile la
soluzione positiva, specialmente sotto la vigenza del nuovo codice che ha abolito il sovrappiù del quinto del valore dei terreni occupati, sovrappiù che sembrava dare un carattere di specialità all'indennità stabilita per l'acquedotto nel vecchio codice, e quindi di singolarità alla norma che cosi la fissava.
Opposizione al prosciugamento
Nel
secondo comma è contenuta una disposizione che si presenta alquanto diversa dalla corrispondente norma del vecchio codice (art. 614). L'ipotesi è questa: vi è contrasto fra l'interesse del proprietario che vuole attuare il prosciugamento e gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso. In virtù della vecchia norma si faceva luogo, in ogni caso, al prosciugamento, si conferiva solo un'indennità all'opponente. In base alla nuova disposizione, invece, l'autorità giudiziaria deciderà in quel senso che le sarà suggerito dall'interesse prevalente, con particolare riguardo all'interesse generale della produzione. Sicché, può anche non farsi luogo al prosciugamento, se l'interesse prevalente è quello degli opponenti, e se concorda con quello generale della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può assegnarsi una congrua indennità a coloro che si sono opposti.
Naturalmente, l'opposizione dev'essere
fondata: cioè il prosciugamento deve risultare effettivamente in contrasto con gli interessi degli opponenti, e tali possono essere solo quelli che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso.