Fondi contigui. Natura dell'obbligazione
Secondo questa norma, corrispondente a quella contenuta nell’art. 608 del codice del 1865, coloro che si giovano di un corso d'acqua, qualora questo impedisca ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo, sono tenuti a costruire e mantenere le opere necessarie a che continui l'irrigazione o lo scolo.
Cosa si intende per
fondi contigui? Sono i fondi prossimi al corso d'acqua, che possono essere sia dello stesso proprietario del fondo attraversato sia di terzi.
L'obbligo incombe a tutti coloro che si servono dell'acqua, infatti la legge dice:
« in proporzione del beneficio che ne ritraggono ». L'obbligazione, di fronte a coloro per cui viene impedito l'accesso o la continuazione dello scolo, è indivisibile rispetto all'opera, nel senso che ciascuno deve fare l'opera per intero: pertanto la spesa si divide, nei rapporti interni, fra coloro che traggono vantaggio.
Acquedotti di scarico e di bonifica
Un dubbio che sorgeva nel vecchio codice circa l'applicabilità della norma contenuta nell'art. 608 (corrispondente all’ 1042) ai cosiddetti
acquedotti difensivi, cioè a quelli di scarico: oggi tale dubbio può dirsi almeno in parte eliminato, perché infatti la norma contenuta nell'art. 1042, per il mutato ordine delle disposizioni, precede, oggi, la norma (
art. 1043 del c.c.) che dichiara applicabili al passaggio per lo scarico delle acque le disposizioni contenute negli articoli precedenti, fra cui c’è anche l'art. 1042. Invece nel codice del 1865 quest' ultima norma relativa al passaggio delle acque per lo scarico (art. 606) precedeva l'altra (art. 608). Pertanto l'art. 1042 si applica indubbiamente anche agli acquedotti di scarico, per il richiamo fatto nell'art.
1043 che disciplina appunto lo scarico coattivo.
Rimane dubbio il caso degli
acquedotti (difensivi) di bonifica, disciplinati nel successivo art.
1044, che non richiama le precedenti disposizioni. Anzi nell'art.
art. 1046 del c.c. si dichiarano applicabili alle opere indicate negli articoli precedenti, fra cui può comprendersi l'art.
1044, alcune disposizioni, tra le quali non c’è quella contenuta nell'art. 1042. Ciò nondimeno, alla maggior parte della dottrina sembra che pur agli acquedotti a scopo di bonifica (
art. 1044 del c.c.) si debba applicare la disposizione in esame, cioè la norma contenuta nell'art. 1042, sempre che se ne presentino le condizioni.