L'onere delle spese di lite
Il principio secondo cui l'usufruttuario è tenuto personalmente, anche se di regola solo nei confronti del proprietario, a sopportare i carichi che incidono sul godimento, trova una ulteriore applicazione nell'art. 1013 che provvede a
ripartire tra proprietario e usufruttuario l'onere delle spese delle liti che riguardano sia la proprietà che l'usufrutto. Nei rapporti interni tra i due soggetti il criterio di ripartizione è dato dalla
misura del rispettivo interesse, criterio che sostanzialmente corrisponde a quello generale di ripartizione dei carichi e dell'onere delle riparazioni.
Qui si intende che l'obbligo dell'usufruttuario non è limitato al pagamento degli interessi sulle somme pagate dal proprietario, ma ha per oggetto una parte delle spese, la cui entità si può
determinare caso per caso secondo la natura della lite e la influenza che essa ha sul diritto dell'uno dell'altro.
Non è stato riprodotto dall'art. 1013 il primo comma dell'art. 510 del codice del 1865 che
poneva a carico esclusivo dell'usufruttuario le spese delle liti riguardanti l'usufrutto e le condanne a cui le stesse liti potessero dar luogo. Ma non vi è dubbio che allo stesso risultato si debba pervenire per il codice nuovo, argomentando semplicemente dall'art. 1013 che il concorso tra proprietario e usufruttuario è stabilito solo per le liti d'interesse comune: al di fuori di questa ipotesi ognuno sopporta le spese e le altre conseguenze delle liti the riguardano il suo diritto, l'usufruttuario per le liti che riguardano l'usufrutto, il proprietario per le liti che riguardano la nuda proprietà o per quelle che, pure riferendosi alla proprietà piena, hanno per oggetto un rapporto anteriore alla costituzione dell'usufrutto.
Qualche dubbio (già avanzato per l'interpretazione dell'art. 510) può sorgere quando si tratta di determinare l’
ambito di applicazione dell’art. 1013. Tale norma si deve anzitutto applicare alle ipotesi in cui al giudizio in cui si tratta di decidere una questione d'interesse comune abbiano partecipato sia il proprietario che l'usufruttuario. In tal caso l'art. 1013 determina il criterio del riparto delle spese con esclusivo riguardo ai rapporti interni e non opera nei confronti del terzo il quale, se la sentenza non stabilisce alcun modo di riparto o non pronuncia condanna solidale, potrà agire per quote identiche contro il proprietario e l'usufruttuario (
art. 97 del c.p.c.).
Ma
se, pur trattandosi di questioni d'interesse comune,
al giudizio abbia partecipato solo uno degli interessati, si applica ancora l'art. 1013? Per quanto la questione sia stata variamente risolta, si ritengono fermi i seguenti risultati:
a) il problema non si pone neppure quando la controversia alla quale ha partecipato il solo proprietario o il solo usufruttuario abbia avuto ad esso esito sfavorevole. In tal caso a colui che non ha partecipato al giudizio la sentenza non è opponibile e non può esser riversato, neppure in parte, l'onere delle spese di lite;
b) lo stesso va detto per il caso in cui, pur ricorrendo la necessiti del litisconsorzio (art.
art. 1012 del c.c. capov.), il proprietario non sia stato chiamato e nessuna delle parti nè il giudice abbia rilevato la difettosa integrazione del giudizio;
c) nel caso in cui il proprietario ovvero l'usufruttuario (che sia convenuto da un terzo) ottengano un risultato favorevole nel giudizio, il problema che ci occupa dipende dal problema pia generale se colui che non ha partecipato al processo possa giovarsi, non solo di fatto, degli effetti favorevoli della sentenza. Nei casi in cui questo problema può avere soluzione affermativa non dovrebbe essere dubbio che l'art. 1013 trovi senz'altro possibilità di applicazione.
Si deve infine avvertire che la ripartizione delle spese secondo il criterio posto dall'art. 1013
non ha luogo quando l'usufruttuario ha diritto alla garanzia per l'evizione (costituzione di usufrutto a titolo oneroso ovvero costituzione a titolo gratuito nelle ipotesi previste dall'art. 344 del Libro delle Successioni) e si tratta di liti the portano o avrebbero potuto portare alla evizione dell'usufruttuario. In tal caso l'usufruttuario, anche se partecipa al giudizio, non e tenuto a concorrere alle spese di lite e se subisce (la condanna nei confronti del terzo, deve esserne tenuto indenne dal proprietario.