(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
432 In tema di ritrovamento di cose smarrite (articoli 927 - 930) sono da rilevare alcune innovazioni. Anzitutto si stabilisce (
art. 927 del c.c.) che il ritrovatore, nel consegnare, quando non ne conosce il proprietario, la cosa al podestà del comune in cui l'ha trovata, deve indicare le circostanze del ritrovamento. In secondo luogo viene precisato (
art. 928 del c.c.) che la pubblicazione dell'avviso di ritrovamento nell'albo pretorio del comune, da farsi, come nel codice anteriore, per due domeniche successive, devo restare affissa per tre giorni ciascuna volta. In terzo luogo (
art. 929 del c.c.) il termine, decorso il quale il ritrovatore acquista la proprietà della cosa ritrovata oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, è ridotto da due anni a un anno. In quarto luogo (
art. 930 del c.c., secondo comma), in relazione al nuovo valore della moneta, viene elevato da lire duemila a lire diecimila il valore della cosa ritrovata agli effetti della riduzione del premio sul sovrappiù dal decimo al ventesimo. Infine (
art. 930 del c.c., terzo comma), prevedendosi che la cosa non abbia valore commerciale, si rimette all'apprezzamento discrezionale del giudice la determinazione del premio.