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Articolo 988 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Tesoro

Dispositivo dell'art. 988 Codice Civile

Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l'usufrutto(1), salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore.

Note

(1) Si tratta di una maggiorazione non prevista nè prevedibile, che non permette all'usufruttuario di acquistare la proprietà, nè di sfruttare il terreno per ricavarne i frutti.
Anche se questo fa parte della cosa quando l'usufrutto viene in essere, non ne è compreso sotto il profilo giuridico ed economico.

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel fatto che il tesoro non fa parte dal punto di vista economico-giuridico della cosa e quindi non può ritenersi compreso, nemmeno tacitamente, nell'attribuzione fatta all'usufruttuario.

Spiegazione dell'art. 988 Codice Civile

Le ragioni dell'usufruttuario rispetto al tesoro

Il tesoro non puo essere considerato nè come un'accessione della cosa nella quale si scopre, a cui quindi si debba estendere il godimento dell'usufruttuario, nè come un frutto o un' utilità della cosa, che sia suscettibile di appropriazione da parte dell'usufruttuario. Per cui giustamente l'articolo in esame, riproducendo la disposizione dell'art. 494 comma terzo del codice del 1865 - che risponde, del resto, a un principio tradizionale - , esclude che l'usufruttuario come tale abbia alcun diritto sul tesoro scoperto nella cosa che egli ha in usufrutto, salve le ragioni a lui spettanti nel caso in cui egli stesso sia l'autore del ritrovamento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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